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La responsabilità del notaio che non inserisce nell’atto la reale composizione dell’immobile

 Rischia la sospensione dalla professione il notaio che "mente" sulla reale composizione di un immobile. La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 28439/2011 ha escluso per i notai la possibilità di trincerarsi dietro la buona fede nel caso di un atto di compravendita che fornisca una falsa descrizione del bene in vendita o faccia passare come datate eventuali opere abusive.

A far le spese nel caso oggetto della sentenza è stato un notaio campano che in un rogito aveva messo nero su bianco l’esistenza di un ammezzato che in realtà non c’era. Una "bugia" che gli era costata l’accusa di falso ideologico in atto pubblico e la conseguente richiesta di una misura interdittiva per impedirgli di continuare a svolgere la professione. Punizione giudicata però immeritata sia dal gip come dal tribunale del riesame di Napoli, per i quali il rogito non può essere considerato un atto in grado di certificare la reale consistenza dell’immobile, non avendo la funzione di attestare la verità delle dichiarazioni dei contraenti. La pensano diversamente i giudici di piazza Cavour che spiegano come facilmente il professionista avrebbe potuto evitare un "errore" di cui era evidentemente consapevole. Il piano ammezzato non risultava, infatti, né dal contratto preliminare né dai documenti catastali. Il notaio «non poteva non sapere» che stava avallando una falsa dichiarazione degli acquirenti. Azione di cui è penalmente responsabile.

Avv. Raffaele Scionti

SLCV

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