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La rinuncia all’eredità successiva all’accettazione

Tale enunciato prende spunto da un’opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare, instaurata presso il Tribunale di Cosenza, nella quale gli opponenti eccepivano che l’esecutata, loro madre, era proprietaria della quota pari ad ½ dell’immobile pignorato per esserle pervenuto in forza dell’atto di donazione paterna in data 05.04.1984 mentre per la restante quota, invece, la stessa aveva rinunciato all’eredità materna con formale atto di rinuncia.
Per tali motivi, gli opponenti affermavano di essere proprietari della restante quota di ½ dell’immobile per essere subentrati nell’acquisto della quota alla debitrice in virtù dell’istituto della rappresentazione di cui all’art. 467 cc. e per aver la debitrice rinunciato all’eredità in data 06.12.2007.
In casi analoghi a questo occorre tener presente come l’ atto di rinuncia sia del tutto inefficace ed inopponibile nei confronti della instaurata esecuzione.
Infatti nel caso di specie la rinuncia all’eredità risale al 2007 mentre la successione ereditaria devoluta per testamento si è aperta il 13.07.2004. Si evince, pertanto, come la rinuncia all’eredità sia avvenuta dopo ben tre anni dall’apertura della successione.
E non solo. Occorre anche tener presente il comportamento tenuto dalla debitrice nel corso degli anni. Infatti la stessa, come si evince dagli atti della procedura, fin dall’apertura della successione è sempre stata nel possesso dell’immobile oggetto di esecuzione.
Anche il CTU aveva chiarito nella perizia che l’immobile al tempo del sopralluogo era occupato interamente dalla stessa debitrice e, pertanto, la stessa fin dal momento dell’apertura della successione, lo aveva sempre posseduto per l’intero.
A tal proposito v’è da dire come questa circostanza rientri nella previsione dell’art. 485 cpc che statuisce che “il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditati, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità. […]Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice”.
Poiché nessun inventario è stato mai compiuto, l’esecutata ha indiscutibilmente assunto la qualità di legittima erede della di lei madre.
Si configura, dunque, nel caso di specie un’ accettazione dell’eredità secondo la previsione dell’art. 485 c.c.
Infatti l’art. 485 c.c. contempla un’ipotesi di accettazione ex lege dell’eredità configurandosi come un’eccezione alla regola stabilita dagli artt. 459 e 474 c.c., secondo la quale l’eredità si acquista con l’accettazione (espressa o tacita); tale regola, infatti, subisce appunto l’eccezione prevista dall’art. 485 c.c., determinando, per il chiamato che è nel possesso dei beni ereditari, e che non ha ottemperato alla redazione dell’inventario nei termini, l’acquisto dell’eredità ope legis indipendentemente da ogni successiva rinuncia ex art. 519 c.c.
Per possesso si deve qui intendere ogni relazione materiale tra chiamato e beni (Cass. Civ. n. 7076/95) nel senso che occorre che il chiamato all’eredità abbia la piena e concreta disponibilità del bene. Nel caso che ci occupa infatti il bene, oggetto di eredità, è nella piena disponibilità della debitrice, avendolo lei stessa, con la sua famiglia, occupato fin dall’apertura della successione.
Inoltre, come anche la dottrina ci insegna, affinché si verifichi l’acquisto puro e semplice ope legis è necessaria la consapevolezza del chiamato di possedere beni di un’eredità a lui devoluta.
Nella fattispecie in esame tale consapevolezza da parte della debitrice è ben chiara ed evidente. Infatti la stessa, aveva espressamente dichiarato al CTU di essere proprietaria dell’intero avendo acquisito la proprietà della restante quota pari ad ½, al tempo ancora non oggetto di esecuzione, a seguito di successione testamentaria da parte della madre. Inoltre fu proprio la debitrice a far pubblicare il testamento della madre.
Anche la Giurisprudenza sancisce chiaramente che “il possesso dei beni ereditari da parte del chiamato all’eredità e l’infruttuoso decorso del termine per il compimento dell’inventario fanno acquistare ipso iure la qualità di erede puro e semplice, indipendentemente da una manifestazione di volontà da parte del soggetto. Verificatasi tale situazione è inefficace, nei confronti dei creditori dell’eredità, la rinuncia fatta in epoca successiva (Cass. Sez. III, 29.03.2003 n. 4845)”
Per tutti i motivi fin qui esposti si evince chiaramente come del tutto irrilevante nonché inefficace è la rinuncia all’eredità successiva all’accettazione dell’eredità medesima.

Avv. Angela Congi

SLCV

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