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La violazione degli obblighi di informazione da parte degli intermediari finanziari.

Le problematiche relative all’intermediazione finanziaria hanno assunto, col passare del tempo, una importanza sempre maggiore non solo in ambito economico, ma anche in ambito giuridico dal momento che, accanto all’operazione finanziaria in senso stretto, si snodano una serie di posizioni di diritto in capo alle parti contrattuali. Le sentenze c.d. “gemelle” del 2007 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 26724 e 26725), hanno dato una lettura chiarificatrice ad un dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi in seno all’ipotesi di violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario finanziario. L’art. 21 TUF, pone a carico del soggetto autorizzato, una serie di regole a cui deve uniformarsi non solo durante l’esecuzione del contratto, ma anche nella fase prodromica delle trattative: si tratta di obblighi di correttezza, trasparenza e diligenza, specificazioni del più ampio principio di buona fede che ispira tutta la materia contrattualistica, baluardo secondo alcuni tribunali (Trib. Palermo 13.3.2005; Trib. Mantova 27.4.2004) di interessi superiori e metandividuali, quali la tutela del risparmio di cui all’art 47 Cost. Gli obblighi di informazione trovano oggi disciplina nel nuovo “Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati” adottato dalla Consob in vigore dal Luglio 2010. La diatriba si declinava in due tesi contrapposte: da un lato, per l’ipotesi di violazione degli obblighi informativi si riteneva che dovesse essere applicato l’art. 1418, 1 comma, c.c., in quanto violazione di una norma imperativa, mentre la seconda tesi sosteneva la responsabilità del soggetto intermediario e l’obbligo di risarcimento del danno. Le Sezioni Unite hanno statuito che le violazioni dei doveri di informazione del cliente posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non danno luogo alla nullità del contratto di intermediazione finanziaria. La Cassazione, distinguendo tra norme di validità e norme di comportamento, ha ritenuto che la violazione di norme imperative e la conseguente declaratoria di nullità, possa riferirsi soltanto agli elementi intrinseci della fattispecie negoziale (in particolare, al regolamento contrattuale) e non a fatti ad essa estranei, quali i comportamenti tenuti dalle parti nella fase precontrattuale. La violazione delle c.d. regole di condotta da parte dell’intermediario, se realizzate nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto, darebbe luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno, mentre se la violazione dovesse riguardare le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto, saremmo di fronte ad un’ipotesi di responsabilità contrattuale per inadempimento (o inesatto adempimento) con la conseguente possibilità di risoluzione del contratto stesso. Si tratta dunque di una pronuncia importante, una presa di posizione precisa in una tematica così sfuggente, tuttavia rimane l’interrogativo se in concreto, il consumatore non rimanga severamente leso da un orientamento siffatto e se non ci si trovi in netta contrapposizione con tutte le istanze comunitarie volte alla tutela piena del risparmiatore.

 

Dr.ssa Serena Filice

SLCV

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