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Le novità introdotte dal D.L. 98/2011 in materia di “rateazione” degli importi eccedenti i 50 mila euro: tra soppressione della garanzia ed inasprimento delle sanzioni.

 Con il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge n. 111/2001, il legislatore ha soppresso l’obbligo di prestare garanzie sulle rateazioni di importo eccedente la soglia di 50 mila euro ed al contempo ha inasprito le sanzioni in caso di mancato pagamento delle relative rate. Tali novità sono contenute nell’art. 23 cit. decr., commi 17-20.
Tuttavia, per poter comprendere la portata della nuova disposizione normativa, occorre effettuare un breve raffronto con la previgente disciplina. In particolare, prima delle sopracitate modifiche se il contribuente, a seguito di un accertamento con adesione o di acquiescenza, decideva di rateizzare importi eccedenti la somma di 50 mila euro, occorreva prestare idonea garanzia fideiussoria la quale diveniva titolo necessario per il perfezionamento dell’accertamento con adesione (contestualmente al versamento della prima rata). In tale ipotesi il mancato pagamento di una rata, qualora il garante non avesse provveduto a versare l’importo garantito nel termine di 30 giorni dalla notificazione – a cura dell’Ufficio accertatore – di un invito ad adempiere, avrebbe comportato l’ iscrizione a ruolo delle somme dovute sia dal garante che dal contribuente.
Oggi, invece, il legislatore con le novità introdotte dal D.L. n.98/2011 da un lato ha esonerato il contribuente dalla prestazione di una garanzia sull’importo da rateizzare (se eccedente la cifra di 50 mila euro), comportando così un notevole risparmio dei costi collegati alla stipula della polizza fideiussoria; dall’altro ha invece provveduto a raddoppiare le sanzioni previste dall’art. 13 D.Lgs. n. 471/97, in caso di inadempimento nel pagamento di una rata. In particolare, il mancato pagamento di una rata entro il termine di pagamento della rata successiva a quella non pagata, genera la conseguenza che l’Ufficio accertatore iscriverà a ruolo le somme non pagate applicando la sanzione pari al 60% dell’importo della rata dovuto a titolo di tributo. Tuttavia, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 41/E del 5 agosto 2011, tali disposizioni sono valevoli anche nei confronti dell’adesione ai processi verbali di costatazione e agli inviti al contraddittorio.
Da ciò si intuisce che anche i versamenti effettuati con ravvedimento oltre i termini previsti per il versamento della rata successiva a quella non versata, sono sanzionabili al 60%. Tuttavia, chi effettuerà il ravvedimento entro i termini previsti per il versamento della rata successiva a quella non pagata, per evitare di incorrere nell’iscrizione a ruolo automatica da parte dell’Ufficio, dovrà corrispondere oltre all’importo del tributo non pagato, gli interessi e la relativa sanzione ed inviare l’attestazione di pagamento all’Ufficio entro il termine di dieci giorni dalla data di versamento.
E’ opportuno precisare che le disposizioni sopracitate non trovano applicazione per le definizioni e le conciliazioni già perfezionate alla data del 6 luglio 2011.
Dr. Saporito Giulio
SLCV

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