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Licenziamenti per grave inefficacia

I giudici di Cassazione hanno confermato le valutazioni espresse dal giudice d’appello, secondo cui anche se le inadempienze commesse dal lavoratore non arrecavano propriamente un danno economico, era evidente che non potevano essere ulteriormente tollerate, anche in ragione del crescente malumore tra i colleghi ripetutamente costretti a terminare il lavoro lasciato in sospeso. A conforto di questa posizione, c’è anche una previsione della contrattazione collettiva, che prevede il licenziamento per giusta causa per il lavoratore autore di gravi infrazioni alla disciplina o alla negligenza nel lavoro.
I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza delle interpretazioni della Corte d’Appello, mettendone in rilievo alcuni aspetti importanti.
In primo luogo, in relazione alla presunta violazione del principio dell’immediatezza, la Suprema Corte ribadisce che il requisito dell’immediatezza deve essere inteso in modo ampio e non restrittivo, essendo compatibile con l’intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per un preciso accertamento delle infrazioni commesse dal lavoratore.
In secondo luogo, il comportamento del dipendente, oggetto della contestazione disciplinare, era fonte di malumore per i colleghi che rimediavano sistematicamente alle sue mancanze, e pur non cagionando danni per il datore di lavoro, era comunque identificabile come sintomo di un rendimento lavorativo insufficiente ed espressione di inadempimento costante della propria prestazione lavorativa.
Inoltre, trattandosi di comportamenti plurimi concentrati in un breve periodo di tempo, è corretta l’interpretazione del giudice della Corte d’Appello, secondo la quale non vi era l’obbligo per il datore di lavoro di contestare e sanzionare volta per volta i singoli episodi; anzi, il lavoratore dipendente avrebbe potuto prendere atto degli errori commessi per ricostruire il vincolo fiduciario che si stava progressivamente incrinando.
Si raffigura lo scarso rendimento quando ci è sproporzione tra obiettivi e risultati
Detto tutto ciò, la Corte di Cassazione ribadisce, ai sensi di un suo consolidato orientamento, che è legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento, qualora sia provata una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente, e a lui imputabile, in conseguenza di una enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente da lui realizzato in un dato periodo di riferimento.

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