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Licenziamento per usura del dipendente di banca

Con la sentenza n.21216 del 14 Ottobre 2010, la Suprema Corte di Cassazione riconosce la violazione dell’obbligo di fedeltà, con conseguente legittimità del licenziamento, laddove il dipendente di un istituto di credito, pur consapevole della condizione di grave insolvenza di un soggetto, provveda comunque ad aprirgli un conto corrente e, inoltre, inviti in seguito la medesima persona a rivolgersi a una finanziaria terza per ottenere un prestito che non sarebbe stato concesso dalla banca.
Nel caso di specie, accadeva che un dipendente del settore creditizio veniva licenziato, a seguito di un procedimento penale cui era stato sottoposto per aver agevolato l’attività di prestito ad usura svolta da terzi e per essersi reso responsabile dell’apertura di conti correnti a favore di due persone in precarie condizioni economiche.
Il Pretore di Messina, con sentenza 1 luglio 1998, accoglieva la domanda del lavoratore intesa ad annullare il licenziamento intimatogli dalla banca, in quanto illegittimo.
Il lavoratore, nell’ambito del procedimento penale, subiva una condanna di primo grado per concorso in usura ma veniva poi assolto in appello.
Nel contempo la decisione pretorile veniva confermata dal Tribunale di Messina, in sede di gravame, ma, su ricorso della Banca, la sentenza d’appello veniva annullata, nel 2006, dalla Corte di Cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Messina.
A seguito della riassunzione, il giudice di rinvio rigettava la domanda del lavoratore. Infatti, pur prescindendo dall’esito del giudizio penale che aveva escluso una diretta partecipazione del soggetto all’attività di usura, riteneva comunque sufficiente e grave il comportamento del dipendente, concretizzatosi nell’aver dirottato un soggetto non meritevole di credito per la notevole esposizione debitoria, verso un’agenzia finanziaria privata.
La Suprema Corte, nel respingere il ricorso, ritiene violato l’obbligo di fedeltà e correttezza posto in capo al lavoratore, prescindendo dalla contestuale rilevanza penale, per aver egli posto in essere comportamenti contrari al corretto disimpegno delle proprie mansioni e, in particolare per aver aperto conto correnti a favore di persone in una situazione di grave dissesto finanziario e per averle, in seguito, indirizzate presso un’altra agenzia di finanziamento.
La decisione in commento si conforma, quindi, al concorde orientamento giurisprudenziale ritenendo che anche una sentenza di patteggiamento (in questo caso per usura) sia idonea a far ritenere sussistente l’esistenza di gravi violazioni delle norme interne, in contrasto con i doveri fondamentali e la deontologia del dipendente bancario, tali da ledere il rapporto di fiducia della banca con il suo dipendente.

Dr.ssa Cristina Naccarato

SLCV

 

Avv. Valeria Villecco

SLCV
 

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