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Mutuo fondiario ante riforma. Risoluzione delle antinomie legislative ed effetti sulla prescrizione

 1) UN ESEMPIO CHIARO E CONCISO DI INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE E RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE LEGISLATIVE,ALLA LUCE DEL CRITERIO DI SPECIALITA’
2) LA PRESCRIZIONE DEL CREDITO FONDIARIO IN RELAZIONE ALLE MODALITA’ DI NOTIFICA DEL PRECETTO DI PAGAMENTO PER LE FATTISPECIE CUI E’ ANCORA APPLICABILE IL R.D. N.646/1905
Il caso giudiziario qui commentato attiene ad una fattispecie rara in quanto regolamentata da una successione normativa che, per il recupero dei crediti fondiari più vecchi, richiede, come nel caso di specie, una interpretazione sistematica piuttosto interessante.
L’acquirente di un immobile assoggettato ad ipoteca fondiaria ed a procedura esecutiva instaurata nel 1987 (e tutt’ora pendente!), eccepiva la prescrizione dell’obbligazione principale per aver il creditore procedente intimato il precetto e notificato il pignoramento esclusivamente al terzo accollante e non al debitore principale.
A suo dire, tale mancata notifica, prescritta dall’art. 603 c.p.c. il quale prevede che “il titolo esecutivo ed il precetto debbano essere notificati anche al terzo (proprietario dell’immobile ipotecato)” in uno al tempo trascorso dalla stipula del mutuo, avrebbe determinato la prescrizione del’obbligazione.
Si pronunciava il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 23.7.2015 emessa in composizione Collegiale, accogliendo tutte le motivazioni esposte dalla Banca titolare del credito fondiario, offrendo, in primo luogo un precedente prezioso in materia di vecchi mutui fondiari, vista la esiguità di pronunce dovuta, probabilmente, alla esiguità di casi regolati da questa normativa così risalente, ma anche un interessante spunto in tema di interpretazione della legge, in caso di esistenza di norme di contenuto contrastante.
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Il credito posto a base della procedura esecutiva in esame era costituito da un mutuo fondiario stipulato in data 24.11.1978, quindi nella vigenza del r.d. 646/1905 e quindi della vecchia normativa in materia di credito fondiario, applicabile, ratione temporis, al caso in esame anche vista l’anzianità di ruolo del processo esecutivo.
Tale normativa prevede, all’art. 20, che “i successori a titolo universale o particolare del debitore debbono notificare all’istituto come sono subentrati nel possesso e nel godimento del fondo ipotecario” precisando al comma 3 – ed in contrasto con la prescrizione di cui all’art. 603 c.p.c. – che nonostante la notificazione “l’istituto procederà contro di loro nel modo stesso come avrebbe proceduto contro l’originario debitore”. Nel caso in esame il terzo esecutato con atto di accollo aveva comunicato alla Banca di essersi reso acquirente del bene stesso nonché di essersi accollato il debito. Nella comunicazione citata aveva anche eletto domicilio come prescritto dall’art. 43 che prevede che “il precetto di pagamento è notificato al domicilio eletto nello istrumento di mutuo, e, nel caso preveduto dal secondo capoverso dell’art.20, al domicilio eletto dai successori o aventi causa del debitore”.
Ha ritenuto il Tribunale, preliminarmente, di aderire alla Giurisprudenza, ormai consolidata (Cass. Sez.III 3.2.94 n.1110 che richiama la Cass. 2027/1982) secondo cui la disciplina codicistica non è applicabile alla materia, stante la specialità, e quindi la natura imperativa, della regolamentazione dettata dal testo unico del 1905, con ciò confermando il principio che la legge speciale prevale su quella generale.
Ha ritenuto in secondo luogo di non contraddire quella giurisprudenza secondo cui la disciplina di cui all’art. 20 richiamato limiterebbe i suoi effetti solo al piano meramente processuale osservando che comunque, anche in tal caso, la disciplina speciale rimane sempre incompatibile con la disciplina codicistica (art.603 c.p.c.).
Ha aggiunto, nella parte finale della sua concisa ma chiarissima analisi, che laddove l’art.43 della norma prevede che “il precetto di pagamento è notificato nel domicilio eletto nello istrumento di mutuo, e, nel caso preveduto dal secondo capoverso dell’art.20, al domicilio eletto dai successori o aventi causa del debitore” non può in alcun modo venire interpretata come prescrivente, analogamente alla disposizione di cui all’art.603 comma 1 c.p.c. una doppia notifica (sia nei confronti dell’avente causa che nei confronti del dante causa) per l’evidente motivo che la notifica del dante causa, quantomeno in ipotesi di successione a titolo universale ovvero in caso di morte o di estinzione dell’ente mutuatario, sarebbe del tutto assurda.

Ritenuta corretta la notifica del precetto di pagamento al solo esecutato, rimane correttamente instaurata ai suoi danni la procedura esecutiva in pendenza della quale nessuna prescrizione può essere maturata.

Aggiunge, alla stessa vicenda, sempre il Tribunale di Cosenza, questa volta nella persona del Giudice dell’Esecuzione con ordinanza del 22.9.2016, ed in particolare con riferimento alla eccepita prescrizione, che se nel contratto è pure previsto che “tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo sono assunte dalla parte mutuataria con la clausola della solidarietà ed indivisibilità nei riguardi dei suoi aventi causa, che restano tutti soggetti ai mezzi di esecuzione portati dalle leggi sul credito fondiario”, in applicazione dell’art. 1310 c.c. l’atto con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, ha effetto anche nei confronti degli altri debitori.

Avv Alessandra Villecco
SLCV

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