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Natura usuraria interessi moratori

interessi moratori

Natura usuraria interessi moratori: da escludere

La verifica del rispetto delle soglie usurarie per gli interessi di mora.

La decisione

Con sentenza 2226/2020 il Tribunale di Cosenza ha deciso in merito all’opposizione a precetto fondata, fra gli altri, anche sulla eccezione di usurarietà degli interessi moratori pattuiti in quanto superiori al tasso soglia usurario.

La sentenza assume una duplice valenza:

1) nel merito, aderisce alla nota una recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite sull’applicazione della normativa antiusura anche agli interessi moratori;

2) nel metodo, segnala il comportamento del Giudice estensore, in relazione alle conclusioni del CTU incaricato.

Il merito della decisione: applicazione della normativa antiusura

Differenza ontologica tra interessi corrispettivi e interessi moratori

Nell’introdurre il suo iter logico deduttivo, il Giudice premette l’importante distinzione tra la natura degli interessi corrispettivi e la natura di quelli moratori.

Secondo il Giudice, infatti, gli interessi moratori rientrerebbero tra “quelle prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro adempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di moral suasion” finalizzata al regolare adempimento da parte del debitore (cfr. Trib. Roma, sez. IV civile, ordinanza 16/09/2014 n° 41860).

Ne discende che la conseguenza interessi corrispettivi ed interessi moratori non possono essere cumulati ai fini della verifica del rispetto delle soglie usurari.

Le Sezioni Unite

L’esclusione degli interessi moratori dal cumulo per la verifica delle soglie usurarie è argomentata dal Giudice con riferimento alle sentenze intervenute ad opera delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 19597 del 18.9.2020), che hanno riconosciuto quanto segue:

“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;

ne consegue che, in quest’ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”.

Il metodo deduttivo e la funzione del CTU

Deve considerarsi che in corso di causa il Giudice aveva nominato un CTU perchè fosse verificato l’avvenuto superamento, o meno, dei tassi soglia previsti dalla normativa sugli interessi usurari.

Il quesito posto al CTU

Era stato infatti conferito espresso mandato al CTU di verificare “se il tasso di interesse di mora pattuito in contratto, tenuto conto degli ulteriori oneri addebitati in ossequio ai criteri delle Istruzioni Banca d’Italia e ad esclusione degli oneri fiscali, superi il tasso soglia usurario individuato con decreto ministeriale ex L. 108/1996 al momento della stipulazione del contratto”.

Le conclusioni del CTU per la natura usuraria interessi moratori

Il CTU, all’esito della sua analisi, aveva concluso “che al momento della stipulazione del contratto di mutuo il tasso di interesse di mora pattuito supera il tasso soglia usurario individuato da DM”.

A tale conclusione il CTU era giunto confrontando la soglia fissata per il periodo in cui fu stipulato il contratto di mutuo con il cumulo di due componenti algebriche: l’indice sintetico di costo  e il tasso di mora.

La decisione assunta dal Giudice

In maniera inconsueta, ma apprezzabile, il Giudice ha deciso però di discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU, rivedendone le modalità di calcolo sulla base della corretta applicazione dei nuovi pronunciamenti di Cassazione.

Viene così indicato in sentenza il corretto metodo per l’applicazione del calcolo delle soglie usurarie nel caso di applicazione di interessi di mora.

Correzione del conteggio del CTU

Il Giudice, infatti, richiama il metodo di calcolo adottato dal CTU e lo corregge mediante l’applicazione, al tasso soglia, di un coefficiente correttivo dedotto dall’indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi, per come stabilito dall’art. 2, comma 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura.

Secondo tale norma il MEF adotta un proprio decreto per rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio, parametro soglia cui si deve confrontare il Tasso Effettivo Globale per la verifica del superamento delle soglie usurarie.

Richiamo alla normativa applicabile

Ebbene, richiamando proprio l’art 3 comma 4 D.M. del 17.3.2004, applicativo dell’art. 2, comma 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il Giudice ha osservato che, la Banca d’Italia per il periodo di interesse della causa aveva rilevato l’applicazione di un tasso medio di interesse moratorio pari al 2,1%.

Di conseguenza, la corretta applicazione dei nuovi orientamenti della Cassazione imponeva di determinare il tasso soglia, rilevante ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi di mora, mediante l’applicazione della maggiorazione di 2,1 punti percentuali al Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) rilevato dal Ministero del Tesoro per operazioni contrattuali della stessa natura, con successivo aumento della metà.

Determinazione del tasso soglia ad opera del Giudice ed esclusione della Natura usuraria interessi moratori.

Così facendo, il Giudice, assumendo i dati contenuti  nell’allegato della perizia resa dal CTU, ha ricalcolato il tasso soglia ad una misura pari al 11,71% (5,71 + 2,1 + aumento di un mezzo, con ciò discostandosi dalla misura individuata dal proprio CTU, pari al 8,565%.

In conclusione, il Giudice ha confrontato il tasso complessivamente praticato al mutuatario (pari all’8,85%) con la soglia del 11,71%, determinadosi per la legittimità del computo degli interessi di mora ai fini del calcolo delle somme ingiunte in pagamento al debitore.

 

 

 

 

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