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Niente iva per la Tassa sui rifiuti (TIA) #in

Il corrispettivo che i cittadini devono pagare per la raccolta e smaltimento dei rifiuti è una tassa e non una tariffa, di conseguenza non va applicata l’iva sull’importo dovuto.
Principio acclarato dalla Corte di Cassazione che con la sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012 ha risolto definitivamente la diatriba sul punto.
La vicenda trae origine dalla prassi amministrativa del dipartimento delle Politiche fiscali che, con l’emanazione della circolare 3/2010, aveva repentinamente ravvisato una sorta di continuità tra la Tia1 (tariffa di igiene ambientale prevista dall’art. 49 del c.d. “decreto Ronchi”) e la Tia2 (tariffa integrata ambientale disciplinata dall’art. 238 del D.L. 152/06).
In tale circolare si sostiene che.
a) poiché entro lo scorso 30 giugno 2010 non è stato pubblicato il decreto attuativo della tariffa rifiuti di cui all’art. 238 del D. Lgs n.152/06 (Tia2), a partire dal 2011 i Comuni possono comunque istituire la suddetta tariffa, sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
b) tali riferimenti normativi non possono che individuarsi, rispettivamente, nell’art. 238 del D. Lgs. n. 152/09 e nel DPR n. 158/99;
c) conseguentemente, sempre a partire dal 2011, i Comuni possono deliberare il passaggio alla Tia2 determinandola sulla base dei medesimi criteri tecnici che disciplinano la costruzione della tariffa di cui all’art. 49 del D. Lgs n. 22/97;
d) pertanto, essendo in presenza di prelievi sostanzialmente regolati dai medesimi criteri, la natura degli stessi deve essere omogenea;
e) ne deriva ulteriormente che, poiché la Tia2 è stata dichiarata non tributaria dalla disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 14 del D.L. n. 787/10, anche la Tia1 non può che rivestire la medesima natura.
L’ardita ricostruzione interpretativa della citata circolare porta al risultato finale di qualificare la Tia1 come entrata patrimoniale e, in quanto tale, assoggettabile a Iva.
Opposto, invece, l’orientamento della Cassazione che ha qualificato le conclusioni delle Finanze “frutto di una forzatura logica del tutto inaccettabile”. Continua la Corte sostenendo che “non si vede come la successione logico – giuridica di due entrate possa generare in automatico l’identità della loro natura”.
Trattasi, invero, di due prelievi formalmente distinti non esistendo nessuna previsione che supporti la connotazione patrimoniale della tariffa.
Avv. Ombretta Alitto
Studio Legale Commerciale Villecco e Associati
 

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