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Niente obbligo di comunicazione del conducente se la notifica della multa è tardiva

Il proprietario non deve comunicare i dati del conducente del veicolo per il taglio dei punti patente, ex articolo 126 bis del codice della strada, se la contestazione della violazione principale è stata tardiva. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 11185/2011. La Suprema corte, nel rigettare l’appello del proprietario del veicolo, perché privo degli adeguati requisiti di forma, ha, tuttavia, ritenuto, ex articolo 363 del Cpc, di poter comunque affermare un principio di diritto, ritenendo la questione «particolarmente importante».
Secondo i giudici dunque «in relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all’art. 126 bis del Cds, ove la contestazione della violazione principale sia pervenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all’articolo 201 comma 1 Cds), va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell’infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento».
Per la Cassazione, inoltre, «lo sforzo mnemonico del proprietario del veicolo è esigibile solo se contenuto in ragionevoli tempi». Pertanto «l’obbligo del proprietario – comunicazione entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione – può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva di detto verbale». Neppure rileva che «il primo verbale, ove tardivamente notificato, non sia stato oggetto di opposizione». Infatti, «solo il verbale ex art. 126 bis Cds – se notificato – può e deve essere opposto, facendo valere la ragione di illegittimità di tale pretesa, costituita dal tardivo inoltro del verbale di contestazione della prima violazione».
Avv. Raffaele Scionti
SLCV

 

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