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Notifica atti giudiziari. Casi di opponibilità trasferimento di residenza (#in)

 Con ordinanza dello scorso 30 Maggio il Tribunale di Castrovillari ha fornito una interessante pronuncia in tema di notifica degli atti giudiziali.
La pronuncia veniva emessa nel corso di una esecuzione immobiliare, nella quale il debitore presentava opposizione avverso l’esecuzione asserendo la totale inesistenza della notifica dell’atto di pignoramento per essere lo stesso avvenuto in luogo di residenza privo di alcun collegamento con il destinatario: presentava certificato dal quale risultava il trasferimento di residenza presso altro indirizzo, mentre la notifica veniva effettuata presso la precedente, e non più attuale, residenza. Parte opposta, di contro, contesta l’opposizione proposta deducendo la regolarità della notifica del pignoramento immobiliare in quanto intervenuta nel luogo risultante dal certificato di residenza storico del debitore, che si produceva in atti. Secondo il Giudice ai fini della nullità della notifica non basta che il destinatario, il quale sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune produca una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l’iscrizione nei registri di quel comune in data precedente a quella della notifica, atteso che, ai sensi degli artt. 44 c.c. e 31 disp. Att. stesso codice, il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provate con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza.
Tale pronuncia è perfettamente conforme anche a quanto stabilito dalle norme regolamentari sull’anagrafe della popolazione, in particolare all’art. 16 del D.P.R. 136/58 e all’art. 18 D.P.R. 223/89, secondo cui appunto il trasferimento della residenza, per essere opponibile ai terzi in buona fede, deve essere provate con la doppia dichiarazione fatta ai comuni avvicendatisi nel trasferimento di residenza.
Nel caso in esame, l’adesione del Giudice all’interpretazione su indicata ha necessariamente comportato il rigetto della richiesta di sospensione dell’esecuzione avanzata da parte opponente, non essendo stata compiuto quanto richiesto dalla legge ai fini della opponibilità ai terzi dell’avvenuto trasferimento di residenza.
In conclusione, la notificazione eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici del vecchi comune di residenza, è nulla soltanto nell’ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e abbia provveduto ad effettuare tempestiva dichiarazione sia presso il comune di nuova residenza che presso il comune che si abbandona.
Dott.ssa Antonella Vizza
SLCV

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