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Notifica: l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. (#in)

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ. (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia), nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il suo ricevimento o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione. Il Tribunale di Bologna e la Corte d’Appello di Milano avevano dubitato della legittimità della norma laddove prevedeva che gli effetti della notifica, nei confronti del destinatario della stessa, decorrevano dal compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti, ossia dalla spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento. Si trattava, in effetti, di una interpretazione pacifica, avallata da precedenti della Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, nonché della stessa Corte Costituzionale. Ma la soluzione sinora accolta è stata rivisitata partendo da una considerazione fondamentale: individuare nella spedizione della raccomandata il momento perfezionativo del procedimento di notificazione ex art. 140 cpc aveva senso (in passato), sia in relazione alla necessità di bilanciare gli opposti interessi del notificante e del destinatario, sia con riguardo all’esigenza di non addossare al primo i rischi inerenti al decorso del tempo per la consegna della raccomandata. Si tratta però di considerazioni ritenute non più attuali nel sistema delle notifiche come delineato a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002. Risulta, infatti, ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. Con la conseguenza che, anche per le notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 140 cpc, al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l’atto sia tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, mentre le ulteriori formalità previste possono essere eseguite anche in un momento successivo. Su questa premessa, la Consulta confronta l’attuale disciplina in tema di notificazioni a mezzo posta (in particolare, art. 8 legge n. 890 del 1982) con la disciplina dell’art. 140 cpc. Viene constatata una discrasia ai fini dell’individuazione della data di perfezionamento della notifica per il destinatario. Infatti nelle notificazioni a mezzo posta, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore; nella disciplina di cui all’art. 140 cpc, invece, si dà rilievo, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, alla sola spedizione della raccomandata. Quindi, la disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente – per cui i termini per la tutela in giudizio del destinatario vengono fatti decorrere da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato – viola i parametri costituzionali per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità.
Avv. Angela Congi
SLCV

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