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Nulle le delibere destabilizzanti per il capitale sociale

E’ nulla la delibera assembleare anche se approvata all’unanimità dei soci con cui si autorizza un atto estraneo all’oggetto sociale e destabilizzante per il capitale sociale

La Corte di Cassazione con Sentenza n°20597/2010 ha previsto che nel caso in cui l’amministratore unico rilasci, in nome della società, una fideiussione ultra vires in favore di altra società collegata, in evidente stato di decozione, in una situazione di conflitto di interessi per lo svolgimento dell’identico incarico presso la società garantita, la violazione delle norme speciali sulla rappresentanza di cui all’art. 2384 bis c.c. determina violazione di norme imperative posta in relazione al limite dell’interesse pubblico e sociale delle imprese, che attiene alla ricostruzione dell’oggetto sociale come vincolante per le stesse, derivandone la nullità della stessa fideiussione e la conseguente impossibilità di una sua autorizzazione preventiva o ratifica. La disciplina che regola i limiti del potere di rappresentanza dell’organo amministrativo di una società, infatti, risulta funzionale non solo all’interesse dei soci, ma anche dei terzi, in primo luogo dei creditori della stessa società. Dalla lesione del citato art. 2384 bis ne consegue altresì la nullità, pronunciabile anche d’ufficio, della delibera che, previamente e contra legem, abbia autorizzato l’atto estraneo all’oggetto sociale e destabilizzante il capitale societario in favore di terzo. Nel caso di specie, l’amministratore di una società aveva indotto i soci ad approvare all’unanimità un atto con cui si concedeva una fideiussione bancaria in favore di una società partecipata. La Suprema Corte sottolinea che “se lo scopo sociale corrisponde al limite legale e virtuoso delle imprese, l’atto ultra vires compiuto dall’amministratore, con il concerto di soci avventurosi, non viola semplicemente il limite convenzionale dei poteri di rappresentanza, ma viola disposizioni di leggi imperative, anche di rango costituzionale, derivandone in linea di principio, la nullità dell’atto stesso e la conseguente impossibilità di una sua autorizzazione preventiva o ratifica”
Quindi correttamente la Corte ha precisato che se il nodo centrale della controversia deve essere individuato nello interesse tutelato, al momento in cui l’amministratore unico, agisce ma in cumulo di incarichi con le due società, la valutazione della rilevanza di una delibera illecita essendo contraria allo oggetto sociale e dannosa per i terzi creditori, ad eccezione dell’istituto in favore del quale è stata concessa la fideiussione, non era in termini di irrilevanza, ma doveva essere considerata come indice certo di un interesse conflittuale, per la incompatibilità delle esigenze tra le due entità societarie.
Nel caso di specie inoltre l’atto autorizzativo totalitario ma illecito, per la violazione dello oggetto sociale, che appare posto a garanzia della stessa compagine sociale e del c.d. ordine pubblico economico – di cui al citato art. 41 Cost., comma 3, da coordinarsi, per la sicurezza dei rapporti economici, con la utilità sociale della impresa, rendeva evidente anche la lesione del citato art. 2384 bis, potendosi rilevare anche di ufficio una nullità di una delibera che autorizza previamente e contra legem un atto estraneo allo oggetto sociale e destabilizzante il capitale societario in favore in terzo.
 

Avv. Raffaele Scionti

SLCV

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