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OCCUPAZIONE DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI PRIVI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO.

 Cassazione penale, sez. prima, n. 25615 del 27 giugno 2011

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha stabilito che commette il reato di indebita occupazione di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, non soltanto il soggetto che assume il lavoratore straniero ma anche colui che, pur non avendo provveduto direttamente all’assunzione, se ne avvale alle proprie dipendenze.
Condannato per il reato di cui all’art.22 del D.lgs., comma 12, n.286/1998, per aver occupato alle proprie dipendenze otto lavoratori extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno, un datore di lavoro (amministratore di una S.r.l.) si difende sostenendo che “egli nell’ambito dei compiti della società, si occupava esclusivamente della gestione del magazzino e della irrigazione dei campi, mentre delle assunzioni era incaricata altra persona, la quale aveva appunto provveduto alle assunzioni per cui è causa”. La difesa dell’imputato pone la questione giuridica di chi debba intendersi per “datore di lavoro” concludendo che tale è il soggetto che materialmente provvede alle assunzioni del lavoratore straniero, confortato in ciò da alcuni precedenti giurisprudenziali (Cass., Sez.I, 22.6.2005 n.34229 e Cass., Sez. I, 8.7.2008 n.29494).

La Sezione I della Cassazione non è d’accordo e spiega che “la norma incriminatrice, prescindendo dalla fase specifica e precipua dell’assunzione, punisce <<chi occupa alle proprie dipendenze>>, condotta che, come reso palese dal significato letterale delle parole utilizzate, fa riferimento all’occupazione lavorativa, condotta che può realizzarsi con l’assunzione, ma non soltanto con essa”.

Risponde, quindi, del reato in esame non soltanto chi assume il lavoratore straniero che si trovi nelle condizioni indicate dalla fattispecie incriminatrice, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all’assunzione, se ne avvalga, tenendo alle proprie dipendenze, e pertanto occupando più o meno stabilmente l’assunto.

La Corte ha poi precisato che su tale principio si basano anche le pronunce giurisprudenziali richiamate dalla difesa, le quali vanno intese nel senso che la norma penale punisce sia chi procede materialmente all’assunzione di manodopera irregolare sia chi tale madonopera comunque occupi alle proprie dipendenze giovandosi dell’assunzione non effettuata personalmente.

Nel caso di specie il ricorrente, al momento della stipulazione delle assunzioni, era amministratore unico rappresentante legale della società, per cui, essendo giuridicamente responsabile degli atti ad essa riconducibili, è stato ritenuto legittimamente colpevole del reato.

Avv. Valeria Villecco
SLCV

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