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OVERRULING E OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: IRRETROATTIVITA’ DELLE NUOVE REGOLE PROCESSUALI

Con ordinanza n. 6514 del 22.03.2011 la Terza Sezione della Corte di Cassazione, ha chiesto un intervento delle Sezioni Unite diretto ad ottenere una pronuncia sulla questione relativa al dimezzamento dei termini di costituzione nell’opposizione a Decreto Ingiuntivo non aderendo al principio di diritto da queste formulato con la Sentenza n.19246/2010 secondo cui l’art. 645 c.p.c., comma 2 va interpretato nel senso che il termine per la costituzione dell’opponente si deve ritenere dimezzato in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che l’opponente si sia avvalso della facoltà di ridurre il termine di comparizione.
La Terza Sezione ha ritenuto di non poter aderire alla suddetta interpretazione, che sarebbe del tutto estranea al testo letterale dell’art. 645 c.p.c., e che, inoltre non troverebbe alcun supporto in esigenze di carattere sistematico.
In primo luogo, si legge nell’ordinanza in esame, la norma autorizza, ma non impone, la riduzione del termine di comparizione, nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché appare singolare e disarmonico che il termine di costituzione debba ritenersi sempre ed obbligatoriamente dimezzato, essendo invece facoltativo avvalersi della riduzione del termine di comparizione.
In subordine, anche ammesso che si voglia confermare l’interpretazione criticata, il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la citata sentenza n. 19246 del 2010, non dovrebbe poter essere applicato ai processi svoltisi in data anteriore, allorchè era consolidata una diversa interpretazione.Questo perché non è consentito "cambiare le regole del gioco a partita già iniziata” poiché ciò comporterebbe la sostanziale violazione del principio di legalità sancito da varie norme della nostra Costituzione ed in particolare dall’art. 111. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, poi, ciò avrebbe conseguenze particolarmente gravi, poiché verrebbe ad esporre l’opponente ad un giudizio di improcedibilità dell’opposizione – con irrimediabile pregiudizio per la difesa delle sue ragioni – sulla base di regole diverse da quelle che egli era in grado di conoscere e di prevedere alla data in cui ha proposto la domanda giudiziale.il principio per cui il giusto processo deve essere regolato dalla legge richiede e presuppone che il privato abbia il diritto di sapere con certezza quali siano le regole in vigore nel momento in cui agisce. Dunque, a parere della terza sezione, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la costituzione in giudizio dell’opponente, tempestiva all’epoca della iscrizione della causa a ruolo, non può diventare tardiva a seguito di una successiva interpretazione della norma da parte della Corte di Cassazione che, qualificata come ius supervenies in materia processuale, non può avere efficacia in senso lato retroattiva.
 

Dott.ssa Antonella Vizza

SLCV

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