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Pignoramento e comunione dei beni (#in)

Pignoramento del bene per l’intero se è in comunione legale tra i coniugi

Secondo una recente pronuncia del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Cosenza, resa in seguito alla proposta istanza di sospensione ex art. 619 c.p.c. nell’ambito di una procedura esecutiva dove il creditore – pignorante aveva proceduto al pignoramento dei singoli beni, per l’intero, e non pro quota indivisa, “in ipotesi di pignoramento di un bene in comunione legale di beni da parte dei creditori particolari di un coniuge, essi devono promuovere l’esecuzione sui beni per l’intero sino al valore corrispondente alla quota dell’obbligato sul patrimonio comune con tutela dei diritti del coniuge non esecutato attraverso l’attribuzione all’altro coniuge del ricavato residuo della vendita”.
Tale enunciato si fonda sul presupposto della non assimilabilità della comunione legale alla comunione ordinaria e sulla inconfigurabilità nella prima di una quota strettamente intensa.
Infatti, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. 17 marzo 1988 n. 311), mentre la comunione ordinaria è una comunione per quote, quella legale è una comunione senza quote: nell’una le quote sono oggetto di diritto individuale dei singoli partecipanti (arg. art. 2825 c.c.) e delimitano il potere di disposizione di ciascuno sulla cosa comune (art. 1103 c.c.); nell’altra i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto alla quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente ad oggetto i beni della comunione (arg. ex art.189, secondo comma, c. c.). Nella comunione legale la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art.189 c.c.), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della unione (art.190), e infine la proporzione in cui sciolta la comunione, l’attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi e i loro eredi (art. 194). La quota nella comunione legale fornisce quindi solo l’astratta misura del riparto, suscettibile di applicazione (e quindi di concreta realizzazione del proprio contenuto patrimoniale) nella sola fase di scioglimento della comunione.
Corollario del principio di indisponibilità della quota nella comunione legale è l’inespropriabilità da parte del creditore personale del coniuge della quota di pertinenza di quest’ultimo. Ove peraltro si ammettesse l’espropriazione della quota si giungerebbe alla conclusione, incompatibile con la natura ed il fondamento giuridico della comunione legale dei beni, della sostituzione del coniuge, all’interno con un terzo estraneo al rapporto coniugale, l’aggiudicatario della quota escussa. Per giungere a tale risultato si dovrebbe per prima passare attraverso lo scioglimento della comunione, e dunque si dovrebbe concepire l’espropriazione forzata da parte del creditore particolare come causa di scioglimento della comunione legale, in modo che il creditore possa soddisfarsi sulla quota di liquidazione. Tale soluzione contrasta però con il principio di tassatività delle cause di scioglimento della comunione legale (elencate dall’art. 191 c.c.).
Si consideri inoltre l’effetto elusivo del precetto di cui al secondo comma dell’art.189 c.c. A mente della disposizione appena citata, i creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato; ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione. Ove si procedesse all’espropriazione della singola quota , l’art.189 c.c. non troverebbe applicazione, e le ragioni di privilegio dei creditori della comunione verrebbero neutralizzate.
Si deve pertanto concludere nel senso che oggetto dell’azione esecutiva può essere solo il singolo bene comune, e non la quota indivisa.

Avv. Angela Congi
SLCV

 

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