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Pignoramento notificato? Non può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo il giudice dell’opposizione a precetto. (#in)

 Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 5368/06) il provvedimento con cui il Giudice dispone la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, ovvero dell’esecuzione, ha natura cautelare ed è soggetto alla disciplina del procedimento cautelare
Infatti nell’ipotesi in cui è già pendente l’azione esecutiva, la richiesta di sospensione della procedura è inammissibile perché il relativo provvedimento è di esclusiva pertinenza del Giudice dell’Esecuzione per quanto previsto e disciplinato dall’art. 615 c.p.c. in forza del quale tutti provvedimenti di sospensione incidenti sul corso del processo esecutivo devono essere richiesti al giudice dell’esecuzione.
La funzione della sospensione della efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, istituto introdotto dalla L.80/05 al fine di colmare il vuoto di tutela cautelare lasciato dalla formulazione ed interpretazione dell’art. 623, non novellato, che prevedeva unicamente la possibilità di sospendere un processo esecutivo già iniziato, si identifica nell’esigenza di inibire in presenza di gravi motivi, l’instaurazione della procedura esecutiva.
In virtù di ciò, nel giudizio di opposizione a precetto, se la parte convenuta ha allegato e comprovato l’inizio dell’esecuzione immobiliare, non può che trovare applicazione la statuizione della Suprema Corte, secondo cui, una volta iniziata l’esecuzione, non sussiste più alcun vuoto di tutela cautelare, che è la ratio alla base della modifica dell’art. 615 cpc, apportata con la L. n. 80/05.
Pertanto, nel caso in cui la procedura esecutiva è già avviata mediante la notifica dell’atto di pignoramento, la funzione della modifica apportata dall’art. 615 cpc deve ritenersi esaurita e tutti i provvedimenti di sospensione incidenti sul corso del processo esecutivo, devono essere richiesti al giudice dell’esecuzione (Cfr. Cass. 5368/06, Trib. Roma del 17.05.2006, ma anche Tribunale di Cosenza Ord. del 30.06.2009, Ord. 3061-1 del 4.10.2010 e Trib. Castovillari Ord. n.124 del 13.01.2011).

Avv. Angela Congi
SLCV

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