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Quando c’è dipendenza economica (art. 9 della legge 192/98)?

INDIVIDUAZIONE DELLO STATO DI DIPENDENZA ECONOMICA TRA IMPRESE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 9 DELLA LEGGE 192/98

L’abuso di dipendenza economica è fattispecie di applicazione generale, la quale presuppone, in primo luogo, la situazione di dipendenza economica di un’impresa nei confronti di un’altra e, solo in subordine, l’abuso che di tale situazione venga fatto.
L’articolo 9 comma I° della legge 192/98 delinea la dipendenza economica come la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi.
Tale affermazione, a prima vista estremamente chiara, cela in realtà numerosi interrogativi connessi essenzialmente alla corretta definizione del concetto di “eccessivo squilibrio” e della rilevanza giuridica delle ragioni che consentano, effettivamente, il suo esplicarsi nei rapporti tra le parti.
Occorre sottolineare che la dipendenza economica si ha non tutte le volte in cui vi sia tra i contraenti un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi, ma quando questa situazione sia stata determinata dal maggior potere contrattuale di una delle parti nei confronti dell’altra.
Questa circostanza è fondamentale ai fini dell’applicazione dell’art. 9 poiché tale norma è volta non alla tutela dell’imprenditore “inesperto”, non capace cioè di saper valutare ciò che è o non è vantaggioso per la sua attività, ma l’imprenditore per così dire “indifeso” che, a causa dell’innegabile maggior potere contrattuale di controparte, si trova nella condizione di dover per forza accettare delle condizioni che sa essere svantaggiose per la sua impresa.
Nel corso degli anni Giurisprudenza e Dottrina hanno elaborato numerosi indici rivelatori dello stato di dipendenza economica tra imprese. In primo luogo è noto che la concentrazione del fatturato verso pochi committenti, ovvero verso un solo committente, è un forte indice di dipendenza economica dell’impresa;questo perché la parte debole del rapporto contrattuale sarà portata a sopportare qualsiasi genere di condizione, essendo la sua capacità produttiva fortemente influenzata da controparte e quindi dalla sua possibile scelta di proseguire o no il rapporto commerciale.
La condizione di dipendenza economica è altresì deducibile dalla presenza di eventuali investimenti specifici posti in essere da una parte del rapporto che per soddisfare le esigenze della controparte e per adattare la propria attività agli standards da questa richiesti, deve apportare significativi adattamenti ai propri mezzi di produzione e alla propria struttura produttiva. Si configura, in questi casi, la c.d. dipendenza tecnologica.
Se si analizza, poi, il comma I° dell’art. 9, risulta che la dipendenza economica deve essere valutata tenendo conto della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. Dunque, la decisione di sciogliersi dal contratto di concessione, comportante un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi tra le parti, potrebbe essere ostacolata dalla considerazione della difficoltà di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, intendendosi per tali quelle idonee a fargli preservare gli investimenti fatti in attuazione del contratto.
Fondamentale ai fini dell’applicazione dell’art. 9 è che, per generare dipendenza economica non è necessario che una impresa abbia effettivamente determinato un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, ma è sufficiente che sia potenzialmente in grado di determinarlo.
Dott.ssa Antonella Vizza
SLCV

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