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Reiterate diffide per il pagamento del canone televisivo non dovuto: la RAI condannata al risarcimento del danno sofferto #in.

 Il Giudice di Pace di Lucera ha deciso che inviare ripetuti solleciti un non-abbonato, che non intenda abbonarsi, non è giuridicamente legittimo. Vanno, pertanto, riconosciute come pressioni indebite i contenuti delle ripetute missive di diffida al pagamento del canone, inviate periodicamente dalla RAI a soggetti che non sono effettivi ma solo potenziali abbonati. Sono non pochi i cittadini italiani che, periodicamente, ricevono presso il proprio domicilio missive-diffida, provenienti dalla RAI – Radio Televisione Italiana-, con le quali vengono avvertiti di non aver mai effettuato il pagamento del canone radio/tv e, nel contempo, vengono invitati all’erogazione della somma di denaro necessaria a saldare detto onere, pena la possibilità di essere sottoposti a controlli dell’amministrazione tributaria. Tali solleciti, se reiterati nel corso di un anno e ripetuti a distanza di pochi anni nei riguardi del medesimo soggetto, non possessore, però, di apparecchi televisivi, sono stati valutati come giuridicamente "scorretti" e, in quanto illegittimi, fonte di risarcimento del danno arrecato, in termini di " perdita di tempo e di denaro speso per replicare alle diffide ricevute", dal Giudice di Pace di Lucera, che, con una originale sentenza, ha inteso condannare (secondo equità) la RAI – Radio Televisione Italiana- al pagamento della somma simbolica di euro cinquanta, oltre al pagamento delle spese e competenze legali, in quanto parte processuale soccombente nel giudizio instaurato dal mancato abbonato. In tal senso già si era espresso il Tribunale di Varese con la sentenza n. 6039/2009. Il canone RAI è un vero e proprio tributo, previsto addirittura da un "Regio Decreto" (n. 246 del 1938). Secondo la Suprema Corte di Cassazione, il canone RAI "originariamente configurato come un corrispettivo dovuto dagli utenti di un servizio riservato allo stato, ed esercitato in regime di concessione, ha da tempo assunto natura di entrata tributaria" (Cass. Civ, Sezioni Unite, 20068/2006). Esso "non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente e la RAI" (Cass. Sezioni Unite 20 novembre 2007 n. 24010), poiché il presupposto dell’imposizione tributaria è il possesso di un apparecchio in grado di ricevere o trasmettere immagini televisive. Il canone RAI è una vera e propria tassa, il cui obbligo di pagamento non è escluso nemmeno dall’impossibilità di ricezione dei programmi nazionali della Rai per mancanza di ripetitori e, quindi, di segnale (Cass. civile , sez. I, 03 agosto 1993, n. 8549). Quando, tuttavia, il cittadino-contribuente abbia informato, a mezzo raccomandata A/R, a seguito della comunicazione di una lettera di diffida al pagamento del canone, di non essere in possesso di alcun televisore, non è più consentito alla RAI di continuare a inviare periodici solleciti di pagamento con cui si minacciano controlli e sanzioni. Nella propria sentenza, il Giudice di Pace di Lucera ha ritenuto illegittimi i toni utilizzati nella missiva RAI, in particolare evidenziando in negativo quei passaggi della diffida a pagare in cui si afferma testualmente: "nel caso lei non fornisca indicazioni che ci consentano di regolarizzare la sua posizione, l’Amministrazione Finanziaria procederà ai necessari controlli", seguita dall’affermazione che "…l’accertamento sarà a suo carico". Tale linguaggio, ha affermato il Giudice di Pace nella propria sentenza, "….va al di là delle competenze RAI" e si configura come una "pressione ingiustificata" oltre che come una "condotta illegittima", fonte di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale. La RAI si era difesa sostenendo l’incompetenza a giudicare, in merito alla controversia, del Giudice di Pace in quanto, a seguito di una pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite (20068/2006), ogni decisione in materia di canone di abbonamento Rai "apparterrebbe" alle commissioni tributarie regionali. Ma il Giudice di Pace di Lucera non ha ritenuto non fondata tale tesi difensiva, sottolineando nella propria sentenza che, nel caso specifico, non era in discussione se il canone di abbonamento era o non era dovuto, quanto il comportamento illecito, posto in essere dalla RAI, a seguito del reiterato e periodico invio di solleciti di pagamento, dal tenore letterale alquanto molesto.
Avv. Raffaele Scionti

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