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RICORSO DEL DATORE DI LAVORO AD AGENZIE INVESTIGATIVE. Corte di Cassazione sentenza n. 3590 14 febbraio 2011

 Con ricorso al giudice del lavoro di Roma, alcuni dipendenti di una società gerente del servizio di ristorazione e di rivendita tabacchi nell’Aeroporto di Roma Fiumicino, impugnavano il licenziamento per giusta causa loro irrogato da detto datore, che li accusava di non aver rilasciato in più occasioni lo scontrino di cassa alla clientela.
In particolare, la società datrice di lavoro aveva licenziato ciascun dipendente dopo aver verificato la violazione delle “procedure di cassa e dei doveri fondamentali, al fine di trarne utilità personale, in danno degli interessi della società”.
Il Giudice di primo grado rigettava le domande dei lavoratori che, successivamente adivano la Corte d’appello di Roma, che confermava la sentenza di primo grado.
La Corte d’Appello ha in particolare evidenziato, come gli addebiti ascritti ai lavoratori erano stati rilevati da personale ispettivo dipendente da un’agenzia appositamente incaricata dal datore di lavoro e che detto personale in istruttoria aveva confermato il contenuto degli accertamenti effettuati. La stessa Corte descriveva le modalità operative adottate da costoro (consistenti nel presentarsi agli operatori per procedere al pagamento della merce acquistata e nel redigere e sottoscrivere immediatamente un rapporto circa le irregolarità riscontrate, ripetendo l’operazione più volte nel caso di accertate mancanze) ed escludeva che le indagini fossero preordinate a colpire singoli dipendenti, dato che i controlli erano stati eseguiti su tutto il personale.
Tali accertamenti erano effettuati nel rispetto degli artt. 2 e 3 dello statuto dei lavoratori, i quali non precludono al datore di lavoro di ricorrere o ad un’agenzia investigativa terza o a proprio personale dipendente per accertare eventuali mancanze dei dipendenti e tutelare i propri interessi. Nella specie gli accertamenti erano stati diretti all’accertamento di atti illeciti del personale e non di meri inadempimenti contrattuali, atteso che le violazioni riscontrate davano luogo a veri e propri illeciti penali e fiscali.
I dipendenti ricorrevano, pertanto, per Cassazione censurando, tra i vari motivi, carenza di motivazione della sentenza in merito alla legittimità dei controlli a mezzo di agenzia investigativa, violazione degli articoli 2 e 3 Stat. Lav. , atteso che ai medesimi era stato ascritto non un atto illecito, ma l’esecuzione in maniera non corretta delle operazioni di cassa, in violazione dell’apposito regolamento aziendale.
La giurisprudenza di legittimità ha rigettato il ricorso in quanto, atteso che le norme degli artt. 2 e 3 dello statuto dei lavoratori delimitano la sfera di intervento delle persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, ma non escludono il potere dell’imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all’art. 4 dello stesso statuto, riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza.
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del giudice di merito basandosi sul fatto che l’accertamento del personale ispettivo aveva ad oggetto comportamenti illeciti dei dipendenti non casuali, ma ripetitivi e distribuiti in un breve arco temporale ed evidenziando il grave pregiudizio a cui era esposto il datore di lavoro per le gravi conseguenze fiscali che sarebbero potute scaturire dal loro comportamento.
Avv. Valeria Villecco
Dr.ssa Cristina Naccarato
SLCV

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