Salvate il soldato Conservatore. Commento al decreto ex art. 2192 C.C assunto dal Tribunale di Cosenza in data 26/07/2018.
Chi non ricorda il capolavoro di Steven Spielberg “Salvate il soldato Ryan”? L’incredibile salvataggio operato dall’esercito Americano nel mezzo della più grande operazione bellica della sua storia. Mentre la battaglia infuriava e si decidevano le sorti dell’intero conflitto, l’esercito americano decideva che il soldato Ryan andava salvato ad ogni costo e si prodigava per restituire alla madre l’ultimo sopravvissuto dei tre fratelli arruolatisi per salvare il mondo dalla minaccia nazista. Ebbene il decreto che si va a commentare richiama proprio la trama del capolavoro che è valso al famoso regista americano il suo secondo premio Oscar.
Si è già avuto modo di commentare il decreto del Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Cosenza n. 115/2018 del 13.02.2018, con cui il giudice adito rigettava il ricorso di un’impresa a cui era stata denegata dal Conservatore del Registro di Cosenza la richiesta iscrizione dell’accertamento della causa di scioglimento della Società ex art. 2484 n. 4 C.C..
Si commenta ora il Decreto ex art. 2192 C.C, secondo comma emesso in data 26 luglio 2018 con cui il Tribunale di Cosenza ha rigettato il reclamo al decreto n. 115/2018.
Anche nel giudizio dinanzi al Collegio, il Tribunale di Cosenza ha voluto ribadire l’importanza dell’iter formale previsto dalla legge per l’iscrivibilità dello scioglimento a seguito di mancata ricostituzione del capitale. Così come ha ribadito il Tribunale l’arbitraria richiesta formulata dal Conservatore all’ impresa di depositare un verbale redatto mediante atto pubblico.
Nel rigettare il reclamo ex art. 2192 C.C., il Tribunale ha osservato che lo svolgimento dei fatti, alla luce della normativa richiamata, non poteva esitare in una diversa risposta da parte dell’organo giudiziario di primo grado. Richiama infatti il giudice d’appello che il verbale del CDA che ha accertato la causa di scioglimento recava la data del 21 giugno, mentre il verbale dell’assemblea recava quella del 28 giugno.
Secondo il Collegio la consecutio delle deliberazioni starebbe ad indicare che l’organo assembleare sarebbe stato relegato ad una funzione ratificativa ex post anziché deliberativa ex ante. Ed infatti argomenta il giudice d’appello: “Non condivisibile è pure l’ulteriore tentativo della reclamante di giustificare (pag. 10 reclamo)la convocazione dell’assemblea del 28.06.2017 come conforme a normativa nel senso di primo adempimento successivo alla presa di consapevolezza dell’avvenuta riduzione del capitale, attribuendo così funzione deliberativa ex ante e non ratificativa ex post all’organo assemblea; il Tribunale rileva come tale interpretazione non possa trovare accoglimento dal momento che si pone anacronisticamente in contrapposizione con la circostanza che in data antecedente – 21.7.2017 – era pervenuto il preavviso di rigetto da parte della CC.II.AA, che necessariamente presuppone una preventiva richiesta da parte della società e quindi una ancor precedente espressione dell’organo assembleare, la cui effettiva costituzione in data 28.06.2017 risulta invece temporalmente incompatibile.” In pratica per il Tribunale di Cosenza la data del 21.7.2017 è antecedente alla data del 28.06.2017. Di fatto il Collegio ha ricostruito in maniera errata la cronologia dei fatti di causa operando una gravissima inversione tra il momento in cui l’assemblea si è espressa ed il momento in cui l’iscrizione è stata denegata.
Ma vi è un ulteriore profilo paradossale nella decisione collegiale, che ad un certo punto afferma: “Neppure coglie nel segno il richiamo che la reclamante spende verso prassi in atto presso Camere di Commercio situate in altri territori in ambito nazionale (pagg. 12-13), che non prevederebbero gli oneri di allegazione richiesti da parte reclamata. Infatti il Tribunale osserva come, a prescindere da eventuali prassi esistenti altrove, la società era tenuta a conoscere e seguire quella in essere presso il territorio nella quale ha la propria sede sociale; e ciò tanto più considerato che la prassi della CC.II.AA. di Cosenza appare maggiormente in linea con la lettera della legge oltre che –come osservato dalla reclamata nella propria memoria difensiva, pagg. 4 e 5 rispettivamente- in linea con la circolare MISE 94125/2014 (pur richiamata dalla reclamante in senso contrario) e con Linee Guida elaborate da Unioncamere e Consiglio del Notariato del 14.5.2015 presenti sul proprio sito internet, e legittimanti l’Ufficio camerale alla “verifica delle condizioni relative alla causa di scioglimento ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese”. In effetti già nel corso della discussione della causa in primo grado, il ricorrente aveva informato il giudicante della circostanza che la Camera di Commercio di Cosenza, a seguito della sentenza di primo grado, aveva modificato la propria prassi operativa, adeguandosi di fatto alle prassi in uso presso le altre Camere di Commercio. Tanto è vero che ad oggi si può richiedere al Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza l’iscrizione dell’accertamento della causa di scioglimento della Società ex art. 2484 n. 4 c.c. con una semplice dichiarazione dell’Organo Amministrativo e senza necessità alcuna di fare riferimento alla tenuta o meno dell’Assemblea dei soci. Lecito chiedersi se sia maggiormente in linea con la lettera della legge la prassi che il Conservatore seguiva prima della sentenza di primo grado ovvero quella che ha cominciato a seguire quando il Giudice del Registro delle Imprese ha dichiarato arbitraria la richiesta della forma di atto pubblico per la registrazione della causa di scioglimento.
Conclude il proprio provvedimento, il Tribunale, con l’ennesimo errore nella ricostruzione dei fatti di causa. Si legge infatti nel provvedimento di rigetto del ricorso: “Quanto infine alla lamentata impossibilità di integrazione istruttoria solo in apparenza concessa, stando alla lettera del preavviso di rigetto, ma non in via effettiva, ritiene il Collegio che il vizio che ha portato il Conservatore al rigetto, ovvero l’inesistenza di una deliberazione (o quantomeno svolgimento) assembleare, fosse insuscettibile di rimedio con attività integrativa diversa rispetto ad una nuova richiesta di iscrizione.” Ancora una volta il Tribunale in composizione collegiale inverte l’ordine cronologico dei fatti di causa. Non può altrimenti spiegarsi come sia possibile che si sostenga “l’inesistenza di una deliberazione (o quantomeno svolgimento) assembleare” prima della richiesta di iscrizione. Di certo c’è che, agli atti di causa, la richiesta di iscrizione è stata documentata e risulta presentata in data 21.07.2017, mentre l’assemblea societaria si è tenuta in data 28.06.2017. E’ dunque assolutamente erroneo affermare, per come fa il Tribunale, che il Conservatore si sia determinato al rigetto per l’inesistenza di una deliberazione assembleare.
Con questi gravi errori di motivazione il Tribunale ha rigettato il reclamo, conseguentemente confermando il provvedimento del Giudice del Registro del 13.2.2018, a sua volta reiettivo del ricorso presentato avverso il diniego di iscrizione dello scioglimento della società per effetto della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.
Insomma i giudici del Tribunale di Cosenza hanno fatto ricorso all’inversione dell’ordine cronologico dei fatti di causa ed alla reclamata superiorità di una prassi amministrativa che la Conservatoria di Cosenza ha già deciso di modificare per giungere all’unico risultato evidentemente utile: “salvare il soldato Conservatore”.
Studio Legale Commerciale Villecco