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Se i prelievi ed i versamenti non sono giustificati, si considerano ricavi in nero #in.

Quando il contribuente non giustifica i versamenti ed i prelievi bancari, questi rappresentano ricavi da tassare. Lo afferma la Cassazione con la recentissima sentenza n°4688 del 23 marzo 2012.
La statuizione prende le mosse dalla vicenda di una società a responsabilità limitata che aveva ricevuto diversi avvisi di accertamento ai fini Irap e Iva relativamente agli anni 2001, 2002 e 2003. Tutti per omessa contabilizzazione dei ricavi, e tutti derivanti anche dai risultati di indagini bancarie.
La Corte, in conformità alle precedenti decisioni dei giudici della Commissione Tributaria Regionale,  ha precisato che le presunzioni fondate sui movimenti effettuati sul conto corrente avevano legittimato l’Ufficio a considerare come dei ricavi i versamenti ed i prelevamenti predetti a cui il contribuente non era riuscito a fornire adeguata giustificazione. Conseguiva a ciò l’inversione dell’onere della prova, che gravava dunque in capo al contribuente, il quale doveva fornire prova contraria alla rilevanza fiscale delle movimentazioni bancarie.
Nella fattispecie concreta, la Corte ha respinto il ricorso unificato della società contribuente con i due soci nei confronti dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente che ha ripreso a tassazione circa 400 milioni del vecchio conio. Il tutto sull’assunto – avvalorato ora dai Giudici di Legittimità – che le spese rintracciabili dal conto corrente bancario dell’azienda sono sempre imponibili se non documentate. Il fisco può, dal canto suo, considerarle come ricavi in nero.
A ben vedere, l’importo era costituito in gran parte da accrediti sul conto corrente, che per forza di cose dovevano essere qualificati come ricavi che aumentavano il reddito. La parte restante era, invece, rappresentata dai costi e dalle spese non contabilizzati, sempre e comunque rappresentative di ricavi da ricondurre a imposizione. Tutte operazioni da considerarsi ricavo, operando la presunzione di operazioni non fatturate e, nel caso di specie, non avendo la società prodotto – nel corso del giudizio –fatture emesse o ricevute riconducibili alle operazioni bancarie in discorso.
Appare, dunque, applicabile, nella circostanza de qua, il disposto dell’articolo 32 del D.P.R. n°600/1973 secondo cui “le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa”. Una presunzione legale, quella prevista dalla norma sopracitata, che costituisce un’eccezione al principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice ed alla regola dell’onere della prova. 

Dott.ssa Silvia Reda
Studio Legale Commerciale Villecco & Associati
 

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