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SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI: ANCORA PIU’ CHIAREZZA NELLA DIFESA AVVERSO LE MULTE STRADALI.

 Il 1° Settembre 2011, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo recante «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69». Il provvedimento riconduce, attraverso un’opera di razionalizzazione e di semplificazione della normativa speciale in materia civilistica, i 33 riti fino ad oggi esistenti ai tre modelli procedimentali di base previsti dal codice di procedura civile: rito del lavoro, rito sommario di cognizione e rito ordinario di cognizione.
L’obiettivo del legislatore è stato quello di restituire centralità al codice di procedura civile, eliminando molteplici riti disciplinati in modo differente ed autonomo da singole leggi speciali prive di un disegno organico e costituenti causa di rilevanti difficoltà interpretative per tutti gli operatori del diritto, per l’impiego di una terminologia incoerente, e una delle cause principali della lunga durata dei giudizi civili. Tra le molteplici conseguenze di tale decreto, rientra il dimezzamento dei termini per proporre ricorso al giudice di pace contro le multe stradali, che seguiranno lo schema processuale del rito del lavoro.
Infatti, per il ricorso avverso una multa da presentare al giudice di pace, se fin’ora si è applicato l’art. 204 bis CdS e la Legge 689/81, ovvero si è rispettato un termine di 60 giorni, con questo decreto legislativo i termini per proporre censure scenderanno a 30 giorni. Ma non mancano altre novità formali che devono essere considerate. Innanzitutto questo decreto legislativo porta un po’ di chiarezza tra i vari intrecci, a volte anche molto complessi, che si vengono a creare tra la legge 689/81 e il codice stradale.
Infatti, con la pubblicazione del decreto, si chiarirà definitivamente che la procedura di opposizione all’ordinanza di ingiunzione (sia stradale che non stradale), troverà compiuta disciplina nel nuovo articolo 6 del Dlgs e non più negli artt. 22 e ss. della legge 689/81.
Per il resto, una delle novità forse più favorevoli alla linea difensiva, è riscontrabile nel 9° comma dell’ art.7 del Dlgs. Da tale articolo si evince che se l’opponente o il suo difensore, non si presentano all’udienza senza giustificati motivi, il giudice convaliderà la multa “salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente, ovvero l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti”.
Così facendo, si dà la possibilità all’opponente di ottenere la vittoria anche solo sulla base della negligenza della pubblica amministrazione che non ha provveduto a depositare gli atti prima della data dell’udienza, o qualora la vicenda sia palesemente a favore del presunto trasgressore. Sul fronte del ricorso al prefetto, invece, il trasgressore manterrà sempre la possibilità di presentarsi al giudice per contestare la decisione del prefetto stesso, entro 60 giorni ed in caso di rigetto la sanzione verrà raddoppiata.
Avv. Raffaele Scionti
SLCV

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