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Senza alcool test non c’è reato di guida in stato di ebbrezza

La verifica mediante alcool-test rappresenta uno strumento certo per accertare le condizioni personali di un conducente veicoli. Pertanto se si suppone che un soggetto versi in stato di intossicazione da assunzione di alcool e tale conclusione viene formulata esclusivamente in virtù di percezioni dirette dei verbalizzanti, riconducibili a dati che appaiono sintomatici, il giudice è tenuto a ritenere che non ricorra una fattispecie penalmente rilevante, e cioè al di sotto del limite dello 0,8 gr./l.
A questa conclusione è pervenuta la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 19 Aprile 2011, n. 15617.
La sentenza in epigrafe appare, dunque, particolarmente importante, perchè codifica, introducendolo, un criterio di valutazione suppletivo (di carattere presuntivo), rispetto a quello che presuppone l’uso dell’alcool test.
Alla luce di ciò, lo stato di ebbrezza, che derivi dalla sola percezione della presenza di presunti elementi sintomatici di uno stato di alterazione psico-fisico da parte del conducente di un veicolo, va giudicata nel rispetto del principio del favor rei.
Pertanto, la condotta contestata all’imputato viene così automaticamente disciplinata in base al disposto dell’art. 186, co. 2, lett. a) CdS (novellato dalla Legge 120/10), che appare la previsione sanzionatoria più favorevole, regolando essa sanzioni di carattere puramente amministrativo.
Pertanto dal ragionamento corretto dei giudici della Cassazione possiamo dedurne che un accertamento di carattere esclusivamente empirico, fondato sulla percezione de visu o de auditu dei verbalizzanti, importa la presunzione che il tasso alcoolemico della persona sottoposta al controllo in parola, (in quanto non determinato in modo certo ed incontroverso, ma solo ipotizzato) debba venire ricompreso fra il livello minimo di generica illiceità (0,5 gr./l) e quello che determina la rilevanza penale della condotta (0,8 gr./l).
D’altronde, una diversa e contraria impostazione sarebbe venuta a creare un ingiustificato contrasto con l’art. 2 del codice penale.
È quindi non punibile la condotta predetta, che in precedenza, invece, presentava rilevanza penale, in forza della abolitio criminis, proprio perchè la novella apportata dalla L. 120/2010 art. 33, co. 1 ha sancito la depenalizzazione della guida in stato di ebbrezza, in relazione a tutti coloro che ricadono sotto la previsione dell’art. 186 CdS, ed escludendo le situazioni concernenti i conducenti sotto i ventuno anni o neo patentati nei primi tre anni che sono regolate dall’art. 186 bis CdS.
A corollario del proscioglimento di carattere penale, la Corte di legittimità ha, inoltre, rilevato l’assenza di una norma di collegamento, che imponesse – in deroga al principio di “legalità-irretroattività”, atteso che si tratta di vicenda avvenuta in epoca anteriore all’entrata in vigore della L 210/2010 – l’apertura di un procedimento amministrativo, sì che il ricorrente anche sotto il profilo amministrativo è uscito indenne.
Avv. Raffaele Scionti

SLCV

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