Studio Legale Commerciale Villecco & Associati

News

  1. Home
  2. /
  3. Attualità
  4. /
  5. Sono dovuti anche IVA...

Sono dovuti anche IVA e fermo tecnico, anche se l’auto non è stata riparata (#in)

Sono dovuti anche IVA e fermo tecnico, anche se l’auto non è stata riparata
Il risarcimento del danno si estende anche agli oneri “accessori e consequenziali”, indipendentemente dalle spese ed esborsi effettuati dal danneggiato. Pertanto, il risarcimento per i danni causati ad un autoveicolo in seguito ad un incidente stradale deve comprendere anche l’IVA, indipendentemente dal fatto che la riparazione sia avvenuta o meno. Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n.1688/10 per cui “… il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell’effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati.
Più in particolare ed in applicazione di questo stesso principio, è stato affermato che, poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l’IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta – e a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata – perché l’autoriparatore, per legge (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cass. 14 ottobre 1997, n. 10023)”. Nella medesima sentenza i giudici si sono soffermati su cd. danno da fermo tecnico, cioè il danno subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione. Si è affermato che “… è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo (Cass. 9 novembre 2006, n. 23916)”.
Avv. Raffaele Scionti
SLCV

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Richiedi info
Studio Legale Commerciale Villecco
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
LinkedIn
Share