Spesometro 2011 – Agenzia Entrate Cosenza sconfessa Guardia di Finanza. Ma solo dopo aver costretto il contribuente a ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale
Spesometro 2011 – Agenzia Entrate Cosenza sconfessa Guardia di Finanza. Ma solo dopo aver costretto il contribuente a ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale
E’ illegittima la prassi adottata dalla Guardia di Finanza di Cosenza in materia di controlli sull’ottemperanza agli obblighi di trasmissione dello “Spesometro 2011”.
Lo ha deciso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza, che ha proceduto all’annullamento dell’avviso di accertamento emesso sulla base del PVC redatto dalla Guardia di Finanza cosentina.
E’ stata così sconfessata la prassi di controllo che si limita a verificare la concordanza tra la contabilità aziendale del contribuente dell’esercizio 2011 e le risultanze della banca dati in uso al corpo, denominata “Spesometro/Integrato”.
All’annullamento dell’avviso di accertamento si è giunti dopo la richiesta di accertamento con adesione del contribuente, che aveva già fatto valere in fase di verifica l’assoluta inconcludenza dei controlli effettuati dai militari della GdF. Questi, infatti, si erano limitati ad una mera esposizione delle discordanze rilevate tra la contabilità del cliente e la banca dati Spesometro/Integrato, senza ricercare in alcun modo di risalire alle ragioni di tali discrepanze, magari incrociando i dati del contribuente accertato con quelli dei suoi clienti (le cui trasmissioni concorrono al contenuto della banca dati in uso ai finanzieri).
E’ stato il contribuente ad eccepire all’Agenzia delle Entrate che lo Spesometro Integrato non può essere utilizzato dagli organi accertatori alla stregua di una fonte di riscontro documentale, di rango sufficiente a rettificare il reddito del contribuente con modalità diverse da quelle previste dagli art. 39 e 40 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Lo Spesometro/Integrato, infatti, è uno strumento concepito per indirizzare l’attività di verifica e dunque è un grave errore utilizzarlo come parametro di confronto delle risultanze delle scritture contabili. Esso non contiene in sè alcuna indicazione di dettaglio delle operazioni intrattenute tra operatori economici e, dunque, il confronto non può essere fatto tra un elenco sistematico di operazioni (quello rilevato nella contabilità del contribuente) e una somma di numerario della cui composizione non vi sia traccia nel verbale della Guardia di Finanza.
E’ bastata la produzione dei documenti forniti dai clienti del contribuente per dimostrare, senza alcun dubbio, l’assoluta erroneità e infondatezza dei risultati cui erano giunti i militari della GdF, che pure erano stati avvertiti dal contribuente sull’erroneità della propria condotta. Un avvertimento caduto nel vuoto per l’esigenza, forse, di chiudere i budget annuali fissati dai superiori e guadagnarsi, magari pure, il tanto agognato encomio per "avere scovato un odioso evasore".
Alla fine l’Agenzia delle Entrate sconfessa la Guardia di Finanza e annulla l’accertamento, che tuttavia ha costretto un contribuente a rivendicare la propria correttezza ricorrendo a costose attività documentali e consulenze professionali. L’agenzia delle Entrate, infatti, ha accolto la richiesta del contribuente solo dopo avere fatto scadere i termini concessi per proporre ricorso, costringendo in tal modo il contribuente a notificare comunque il ricorso all’atto d’accertamento. Chiaramente nessuno chiederà scusa per il disagio arrecato dalla condotta di funzionari pubblici che imporrebbe qualche riflessione, se non proprio sulla loro buona fede, quanto meno sulla loro competenza profesisonale.
SLCV