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Studi professionali: autonomia o subordinazione?

Studi professionali: autonomia o subordinazione? Cassazione Civile Sez. Lavoro n. 3594 del 14.02.2011
La Cassazione, con la sentenza in epigrafe, offre importanti precisazioni relativamente al caratteri della subordinazione del lavoratore nelle attività intellettuali.
Nel caso di specie, il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda proposta da una professionista volta ad ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con lo studio legale tributario presso cui aveva svolto attività di consulenza fiscale e di revisione contabile. Con la stessa pronuncia, veniva accolta altresì la domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatole e la domanda di applicazione del regime di tutela obbligatoria al licenziamento in questione.
Decisione, questa dei giudici di primo grado, integralmente riformata in grado di appello, sul presupposto dell’assenza di prove circa l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Infatti, la Corte territoriale riconosceva, invece, la natura autonoma del rapporto poiché non emergeva il potere del datore di lavoro di improntare in termini vincolanti e continuativi le modalità della prestazione lavorativa, ma piuttosto sosteneva che si fosse in presenza di un’organizzazione del lavoro finalizzata al mero coordinamento dell’attività della professionista con quella dello studio, tanto che gli incarichi risultavano svolti in piena autonomia ed in assenza di indicazioni, direttive e controlli se non soltanto per il risultato della prestazione, facendo parte, la stessa professionista di un “team”, composto da neolaureati, commercialisti ed avvocati.
Avverso tale sentenza, la ricorrente proponeva perciò ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi:
• con il primo motivo, la ricorrente lamentava l’errata svalutazione di alcuni elementi sintomatici della subordinazione, ovvero l’assenza di un’autonoma organizzazione del prestatore di lavoro, assenza di rischio economico, luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e osservanza di un orario di lavoro;
• con il secondo motivo lamentava, invece, la non applicazione di una tutela reale o obbligatoria al caso di specie.

La Sezione Lavoro della Suprema Corte, nel confermare la pronuncia impugnata, ha precisato quali debbano essere i caratteri della subordinazione del lavoratore nelle attività intellettuali, con particolare riferimento al lavoratore che presta la sua attività all’interno di uno studio professionale.
In particolare, la sentenza afferma che, essendo lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro compatibile con ambedue le forme di rapporti, autonomo o subordinato, la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero- organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l’organizzazione stessa, sia limitata al coordinamento dell’attività del professionista con quella dello studio, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall’interesse dello stesso studio, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui, non essendo invece affatto rilevanti altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, i quali assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva.

Sulla base di queste premesse, la Corte ha pertanto respinto il ricorso della professionista.

Avv. Valeria Villecco

Dr.ssa Cristina Naccarato

SLCV

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